1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i-bis), le parole: «per importo non superiore a 4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 50.000 euro»;
b) al comma 1-bis le parole: «importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «un importo non superiore a 50.000 euro».
2. All'articolo 78, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazione d'imposta per oneri, le parole: «lettera i-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera i-bis) o lettera i-ter)».