Art. 23.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri).

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera i-bis), le parole: «per importo non superiore a 4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 50.000 euro»;

          b) al comma 1-bis le parole: «importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «un importo non superiore a 50.000 euro».

      2. All'articolo 78, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazione d'imposta per oneri, le parole: «lettera i-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera i-bis) o lettera i-ter)».

 

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